Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità.
Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226