Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023 (Rv. 668589 - 01)
Perdita di "chance" - Nozione - Fondamento - Onere probatorio - Concreta probabilità di raggiungimento del risultato sperato - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di ”chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023 (Rv. 668589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226