Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)
Danno da fatto illecito - Liquidazione - Sottrazione dell'indennità assicurativa - Necessità - Fondamento - Compensatio lucri cum damno - Natura della relativa eccezione - Preclusioni - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione, prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056