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Valutazione e liquidazione - danni futuri - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)

Invalidità personale - permanente - Danno da perdita di capacità lavorativa specifica - Demansionamento in conseguenza dell'illecito - Riduzione del trattamento retributivo - Danni futuri - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia”, non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697