Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2725 del 29/01/2024 (Rv. 670072-01)
Prescrizione civile - decorrenza - Danni subiti in conseguenza di una emotrasfusione - Distinzione tra momento della contrazione della malattia e consapevolezza della patologia da parte della vittima - Rilevanza della manifestazione dei sintomi per la risarcibilità del danno biologico - Rilevanza della consapevolezza della specifica e grave patologia per il risarcimento del danno morale da sofferenza.
In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2725 del 29/01/2024 (Rv. 670072-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1225, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935