Determinazione in percentuale del concorso di colpa della vittima - Natura del relativo giudizio - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Limiti.
L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2051