Sport - coni - comitato olimpico nazionale italiano – Cass. n. 12/1981
Federazioni sportive - poteri di controllo ed ingerenza nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti- estensione - provvedimenti di annullamento di delibere o di sostituzione di organi - attività amministrativa posta in essere in carenza del potere relativo - configurabilità - tutela dinanzi al giudice ordinario - sussistenza.*
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere.*
Il comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) e gli altri organi dell'ordinamento sportivo statuale (federazioni nazionali) sono muniti, nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti, di poteri di controllo ed ingerenza nel campo del coordinamento, della vigilanza e della disciplina delle attivita sportive, ma non anche nel diverso settore dell'organizzazione e della strutturazione degli enti medesimi, ne, in particolare, hanno la facolta di annullare le delibere con le quali essi abbiano nominato i loro amministratori e rappresentanti, ovvero di sostituire questi ultimi con commissari dotati di analoghe attribuzioni (artt 2, 3, 5, 10 della legge 16 febbraio 1942 n 426; artt 31 e 32 del DPR 2 agosto 1974 n 530). Pertanto, ove tali provvedimenti di annullamento o di sostituzione vengano resi da quegli organi, deve ravvisarsi una attivita amministrativa posta in essere in carenza del relativo potere, e, quindi, inidonea ad incidere sui diritti dell'ente privato alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i quali restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario. ( V 625/78, mass n 389939; ( V 925/77, mass n 384542).*
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12 del 05/01/1981