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libertà e sicurezza - Sentenza 24 marzo 2015 relativa al ricorso n. 11620/07 Causa Gallardo Sanchez

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 marzo 2015 - Ricorso n. 11620/07 - Causa Gallardo Sanchez c. Italia -

dal sito web © Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE
Causa Gallardo Sanchez c. Italia (Ricorso n. 11620/07)

SENTENZA STRASBURGO

24 marzo 2015

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Gallardo Sanchez c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, giudici,
e da Fatos Araci, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 marzo 2015,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

All'origine della causa vi è un ricorso (n. 11620/07) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino venezuelano, sig. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez («il ricorrente»), ha adito la Corte il 7 marzo 2007 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dall'avv. S. Koulouroudis, del foro di Atene. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
Il ricorrente sostiene che la durata della detenzione da lui subita ai fini della sua estradizione ha comportato la violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.
Questo motivo di ricorso è stato riqualificato ai sensi dell'articolo 5 § 1 f). Il ricorso è stato comunicato al Governo il 2 maggio 2013.
Il 16 dicembre 2013 una copia delle osservazioni del Governo è stata inviata al rappresentante del ricorrente per invitarlo a far pervenire alla Corte le sue osservazioni di risposta e le sue richieste a titolo di equa soddisfazione. Nonostante l'interesse manifestato dal ricorrente che dimostrava la sua volontà di proseguire l'esame della causa, il suo rappresentante non ha inviato le osservazione entro il termine richiesto.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

I fatti della causa, come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
Il ricorrente, sig. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, è un cittadino venezuelano nato nel 1965 e residente a Città del Capo.
Il 19 aprile 2005 il ricorrente, accusato di incendio volontario dalle autorità greche, fu sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali dalla polizia di Roma in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla corte d'appello di Atene il 26 gennaio 2005 in virtù della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
Le 22 aprile 2005 la corte d'appello di L'Aquila convalidò l'arresto del ricorrente e ordinò che fosse mantenuto in carcere.
Il 26 aprile 2005 il Ministero della Giustizia chiese alla corte d'appello di mantenere in carcere il ricorrente.
All'udienza del 27 aprile 2005, il presidente della corte d'appello, basandosi sull'articolo 717 del codice di procedura penale (CPP) (paragrafo 25 infra), procedette all'identificazione del ricorrente e gli domandò se acconsentisse alla sua estradizione. L'interessato non vi acconsentì.
Il 9 giugno 2005 il Ministero della Giustizia informò la corte d'appello che, il 25 maggio 2005, le autorità greche avevano inviato una domanda di estradizione accompagnata da tutta la documentazione necessaria.
Il 21 giugno 2005 la procura della Repubblica chiese alla corte di appello di accogliere la domanda di estradizione.
L'udienza fu fissata al 15 dicembre 2005. Su richiesta del rappresentante del ricorrente, l'udienza fu rinviata al 12 gennaio 2006.
Senza aver compiuto alcun atto istruttorio, con decisione del 12 gennaio 2006, depositata il 30 gennaio 2006, la corte d'appello emise un parere favorevole all'estradizione. Essa verificò la conformità della domanda di estradizione con la Convenzione europea di estradizione e il rispetto dei principi del ne bis in idem e della doppia incriminazione, e scartò l'ipotesi secondo la quale alla base dell'azione penale vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica.
Il 3 marzo 2006 il ricorrente presentò ricorso per cassazione, sostenendo, in particolare, che la domanda di estradizione che lo riguardava sarebbe stata inviata dalle autorità greche scaduto il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 16 § 4 della Convenzione europea di estradizione, fatto che secondo lui comportava la illegittimità della sua detenzione. Inoltre, sosteneva che le accuse elevate contro di lui dalle autorità greche non fossero basate su gravi indizi di colpevolezza. Di conseguenza, a suo dire, era necessario porre fine alla sua detenzione.
Con sentenza dell'11 maggio 2006, depositata il 18 settembre 2006, la Corte di cassazione respinse il ricorso con una motivazione di una pagina in ragione soprattutto del fatto che la domanda di estradizione era pervenuta entro il termine previsto dalla Convenzione europea di estradizione e che non era sua competenza esaminare la questione riguardante l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Nel frattempo, per tre volte, tra giugno e settembre 2005, il ricorrente aveva chiesto, invano, alla corte d'appello di Roma di essere rimesso in libertà. Nella sua ultima decisione del 27 ottobre 2005, adottata in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio, e senza aver compiuto alcun atto istruttorio, la corte d'appello sottolineò che non esisteva alcuna ragione per discostarsi dalle altre due decisioni di rigetto adottate precedentemente tenuto conto, da una parte, che persisteva il rischio di fuga del ricorrente nonostante il fatto che le autorità lo avessero privato del suo passaporto e, dall'altra parte, che vi era l'obbligo di rispettare gli impegni internazionali dello Stato.
Il 9 ottobre 2006 il Ministro della Giustizia firmò il decreto di estradizione.
Il 26 ottobre 2006 il ricorrente fu estradato.

II. TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

La Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia con la legge n. 300 del 30 gennaio 1963 ed entrata in vigore nei suoi confronti il 4 novembre 1963, poi modificata dal secondo protocollo addizionale firmato il 17 marzo 1978, è entrata in vigore nei confronti dell'Italia il 23 aprile 1985. Essa prevede quanto segue [si riporta la versione italiana presente nel sito del Consiglio d'Europa. N.d.T.]:
Articolo 8 – Perseguimenti in corso per gli stessi fatti
«Una Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione di una persona reclamata, se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od i fatti per i quali l'estradizione è domandata.
Articolo 9 – Non bis in idem
L'estradizione non sarà accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in forma definitiva dalle autorità competenti della Parte richiesta, per il fatto od i fatti per i quali l'estradizione è domandata. L'estradizione potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti, o di porre fine ai procedimenti penali che esse hanno instaurato, per il medesimo od i medesimi fatti.
Articolo 12 – Richiesta di documenti e informazioni
1. La richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica. Un'altra via potrà essere seguita mediante accordo diretto tra due o più Parti.
2. A sostegno della richiesta si dovrà produrre
a. L'originale o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva sia del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;
b. Una esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta. Il tempo e il luogo della loro consumazione, la loro qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili saranno indicati con la massima possibile esattezza; e
c. una copia delle disposizioni di legge applicabili o, nel caso che ciò non fosse possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i dati segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta e qualsiasi altra informazione atta a determinare le sue identità e nazionalità.»
Articolo 16 – Arresto provvisorio
1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata: le autorità competenti della Parte richiesta decideranno su tale domanda in conformità con la legge di detta Parte.
2. Nella domanda di arresto provvisorio si darà atto dell'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2 comma 1 dell'art. 12 e si preannuncerà l'inoltro di una richiesta di estradizione: la domanda menzionerà il reato per il quale sarà richiesta l'estradizione, l'epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché, per quanto possibile, i dati segnaletici della persona ricercata.
3. La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti della Parte richiesta o per via diplomatica, o direttamente a mezzo posta, o telegraficamente, o mediante l'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo purché ne rimanga prova scritta o sia consentito dalla Parte richiesta. L'autorità richiedente sarà informata senza indugio dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 10 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei documenti di cui all'art. 12: la durata dell'arresto non potrà in ogni caso superare 40 giorni. Tuttavia in ogni tempo può farsi luogo alla concessione della libertà provvisoria, salvo per la Parte richiesta di prendere ogni misura che essa ritenga necessaria onde evitare la fuga della persona estradata.
5. La concessione della libertà provvisoria non osterà ad un nuovo arresto e all'estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.»

III. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

Per quanto riguarda l'applicazione delle misure provvisorie, l'articolo 715 del codice di procedura penale (CPP) prevede che, su richiesta di uno Stato estero, la corte d'appello può ordinare l'arresto provvisorio di un individuo ai fini della procedura di estradizione. La domanda può essere accolta a) se lo Stato estero agisce in virtù di una decisione di condanna esecutiva o di un mandato di arresto e se si impegna a presentare una domanda di estradizione; b) se lo Stato estero ha presentato una esposizione dei fatti a sostegno della richiesta di estradizione, indicando il reato ascritto alla persona ricercata e fornendo gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione di quest'ultima; c) se vi è pericolo di fuga. L'applicazione della misura è comunicata dal Ministro della Giustizia alle autorità dello Stato estero. La misura dell'arresto provvisorio è revocata se lo Stato estero non fa pervenire entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla suddetta comunicazione al Ministero degli Affari esteri o della Giustizia la domanda di estradizione e i documenti a sostegno della stessa.
Secondo l'articolo 716 c. 3 CPP, il presidente della corte d'appello deve convalidare l'arresto provvisorio entro il termine di novantasei ore ed eventualmente applicare la misura coercitiva.
Ai sensi dell'articolo 716 c. 4 CPP, la misura coercitiva è revocata se il Ministero della Giustizia non chiede alla corte d'appello, entro un termine di dieci giorni a decorrere dalla convalida dell'arresto provvisorio, il mantenimento dell'interessato in stato di detenzione.
Ai sensi dell'articolo 717 CPP, quando le autorità interne ordinano un arresto provvisorio o applicano una misura coercitiva, il presidente della corte d'appello fissa un'udienza per identificare l'interessato e chiedergli se accontenta alla sua estradizione.
Secondo l'articolo 714 CPP, la durata della detenzione provvisoria non può oltrepassare un anno e sei mesi. Tuttavia questo termine può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi.
Ai sensi dell'articolo 718 CPP, la misura della detenzione provvisoria può, su richiesta di una delle parti o di ufficio, essere revocata dalla corte d'appello o dalla Corte di cassazione che agisce come giudice di primo grado. La corte d'appello decide in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti. La decisione della corte d'appello può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione limitatamente ai motivi di ricorso sollevati per violazione della legge. A tale proposito, la Corte di cassazione ha più volte stabilito di non essere competente per esaminare i ricorsi con i quali un individuo chiede la sua scarcerazione in quanto il pericolo di fuga che giustificava inizialmente la sua detenzione provvisoria era venuto meno (si veda, a titolo di esempio, Corte di cassazione, sentenza n. 33545 del 7 settembre 2010, depositata il 13 settembre 2010; più in generale, sulla incompetenza per esaminare i motivi di ricorso relativi alla arbitrarietà della motivazione delle decisioni della corte d'appello, si veda Corte di cassazione, sentenza n. 37123 del 24 settembre 2012, depositata il 26 settembre 2012).
28. Per quanto riguarda la fase giudiziaria della estradizione, ai termini dell'articolo 704 CPP, la corte d'appello decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti ed eventualmente ottenuto le informazioni appropriate, e dopo aver effettuato le verifiche necessarie. Essa deve stabilire se le condizioni richieste dal diritto internazionale e interno siano soddisfatte: al di là delle regole previste dalla Convenzione europea di estradizione, l'articolo 705 CPP impone ai tribunali di verificare se la persona interessata è perseguita per reati di natura politica o se rischia di essere giudicata secondo procedure contrarie ai diritti fondamentali o ancora se, una volta estradata, rischia di subire trattamenti inumani, degradanti, a carattere discriminatorio o, ad ogni modo, contrari ad uno dei diritti fondamentali. Secondo lo stesso articolo, nel caso in cui si applichi la Convenzione europea di estradizione, i tribunali non possono esaminare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
29. Ai sensi dell'articolo 706 CPP, questa decisione può essere contestata, in fatto come in diritto, dinanzi alla Corte di cassazione, che decide secondo la procedura prevista dall'articolo 704 CPP.
30. L'articolo 708 CPP dispone che il Ministro della Giustizia decida in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dal deposito della decisione della Corte di cassazione favorevole all'estradizione. In assenza di una decisione di questo tipo o in caso di decisione negativa, la misura della detenzione provvisoria deve essere revocata.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 f) DELLA CONVENZIONE

Il ricorrente lamenta la durata del periodo di detenzione che ha subìto ai fini estradizionali. A tale riguardo denuncia la violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.
Libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa (si veda, fra molte altre, Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Corte ritiene di dover esaminare il ricorso secondo il punto di vista dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione (si vedano, Quinn c. Francia, 22 marzo 1995, serie A n. 311, Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, Recueil 1996 V e Bogdanovski c. Italia, n. 72177/01, 14 dicembre 2006), così formulato:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(...)
f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.
(...)»

A. Sulla ricevibilità

La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità, e lo dichiara pertanto ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

Il ricorrente sostiene che la durata della procedura di estradizione era eccessiva rispetto al carattere secondo lui poco complesso della causa.
Il Governo contesta le affermazioni del ricorrente e indica che la detenzione in causa è stata disposta nel rispetto delle regole in materia di estradizione, come constatato dalle autorità giudiziarie italiane, e che tale detenzione ha come unico scopo quello di consegnare il ricorrente alla giustizia dello Stato richiedente; il Governo aggiunge che il ricorrente non ha acconsentito alla sua estradizione, fatto che avrebbe, secondo lui, permesso di accelerare la procedura, e che il ritardo nella fissazione dell'udienza sul merito da parte della corte d'appello è giustificato dalle tre domande di scarcerazione che il ricorrente avrebbe presentato nell'arco di tre mesi. Infine, ritiene che la procedura che ha condotto le autorità italiane, giurisdizionali e amministrative, ad autorizzare l'estradizione si è svolta nei termini previsti dalle norme del diritto interno e internazionale.

2. Valutazione della Corte

a) Sulla conformità della detenzione nel diritto interno

Al fine di stabilire se la detenzione in causa fosse conforme all'articolo 5 § 1 f) della Convenzione, la Corte deve verificare se questa privazione della libertà non soltanto rientrasse in una delle eccezioni di cui ai commi da a) ad f), ma fosse anche «regolare». Essa rammenta che in materia di «regolarità» di una detenzione, compresa l'osservazione delle «vie legali», la Convenzione rinvia essenzialmente alla legislazione nazionale e sancisce l'obbligo di osservarne le norme di merito e di procedura (Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, §§ 67, CEDU 2008).
Nel caso di specie, la Corte osserva che le autorità giudiziarie nazionali, posizionate meglio degli organi della Convenzione per verificare il rispetto del diritto interno, hanno constatato, quando sono state adite dal ricorrente o quando il diritto interno lo imponeva, la regolarità della contestata detenzione nella sua fase iniziale e la sua finalità. In un primo tempo, la corte d'appello di L'Aquila ha convalidato l'arresto del ricorrente; in seguito, la corte d'appello e la Corte di cassazione hanno verificato che la domanda di estradizione era stata inviata dalle autorità greche entro il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 16 § 4 della Convenzione europea di estradizione (paragrafi 15, 17 e 21 supra); infine, per tre volte, i tribunali hanno stabilito che l'adozione e il mantenimento delle misure provvisorie erano giustificati dall'esigenza di rispettare gli impegni internazionali dello Stato e dall'esistenza di un pericolo di fuga del ricorrente (paragrafo 18 supra).
Viste tali circostanze, la Corte non ravvisa alcun elemento che la induca a pensare che la detenzione subita dal ricorrente ai fini estradizionali abbia perseguito uno scopo diverso da quello per il quale è stata imposta e non fosse conforme al diritto interno.

b) Sull'arbitrarietà della detenzione

La Corte rammenta che, al contrario di ciò che il Governo sostiene, non è possibile considerare che il rispetto dei termini previsti dal diritto interno comporti automaticamente la compatibilità della detenzione con le esigenze che derivano dall'articolo 5 § 1 f) della Convenzione (Auad c. Bulgaria, n. 46390/10, § 131, 11 ottobre 2011). In più questa disposizione richiede che ogni privazione della libertà sia conforme allo scopo che consiste nel proteggere la persona dall'arbitrio (si vedano, fra molte altre, Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979, § 37, serie A n. 33, Amuur c Francia, 25 giugno 1996, § 50, Recueil 1996 III, e Witold Litwa c Polonia, n. 26629/95, § 78, CEDU 2000-III). Un principio fondamentale è quello per il quale nessuna detenzione arbitraria può essere compatibile con l'articolo 5 § 1, e la nozione di «arbitrio» che l'articolo 5 § 1 contiene va al di là della mancanza di conformità con il diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può essere regolare secondo la legislazione interna pur rimanendo arbitraria e dunque contraria alla Convenzione (Saadi, sopra citata, § 67, e Suso Musa c. Malta, n. 42337/12, § 92, 23 luglio 2013).
Al riguardo la Corte rammenta per di più che, nel contesto di tale disposizione, soltanto lo svolgimento della procedura di estradizione giustifica la privazione della libertà fondata su tale articolo e che, se la procedura non è condotta con la dovuta diligenza, la detenzione cessa di essere giustificata (Quinn, sopra citata, § 48 e Chahal, sopra citata, § 113).
La Corte, dunque, non ha il compito di valutare se la durata della procedura di estradizione sia nel suo insieme ragionevole, cosa che fa soprattutto in materia di durata delle procedure sotto il profilo dell'articolo 6, ma di stabilire se, indipendentemente dalla durata complessiva della procedura, la durata della detenzione non ecceda il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo perseguito (Saadi, sopra citata, §§ 72-74). Così se vi sono stati dei periodi di inattività da parte delle autorità e, dunque, una mancata diligenza, il mantenimento in carcere cessa di essere giustificato. In conclusione, la Corte deve valutare, caso per caso, se, durante il periodo di detenzione contestato, le autorità nazionali abbiano o no dato prova di passività (si veda, in tal senso, in materia di espulsione, Tabesh c. Grecia, n. 8256/07, § 56, 26 novembre 2009).
Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare a fini tradizionali per permettere all'autorità greche di perseguirlo. A tale proposito, essa ritiene necessario distinguere due forme di estradizione per precisare il livello di diligenza richiesto per ciascuna, ossia, da una parte, l'estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena e, dall'altra parte, quella che permette allo Stato richiedente di giudicare la persona interessata. In quest'ultimo caso, essendo il procedimento penale ancora pendente, la persona sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali deve essere considerata innocente; inoltre, in tale fase, la possibilità per quest'ultima di esercitare i suoi diritti della difesa durante il procedimento penale per provare la sua innocenza è considerevolmente limitata, o addirittura inesistente; infine, alle autorità dello Stato richiesto è vietato ogni esame del merito della causa (paragrafo 28 in fine supra). Per tutte queste ragioni, la tutela dei diritti della persona interessata e il corretto svolgimento della procedura di estradizione, compresa l'esigenza di perseguire la persona entro un termine ragionevole, impongono allo Stato richiesto di agire con una maggiore diligenza.
La Corte ha già considerato eccessive, in ragione dei ritardi giustificati da parte delle autorità interne, dei periodi di un anno e undici mesi di detenzione ai fini estradizionali (Quinn, sopra citata) e di tre mesi ai fini dell'espulsione (Tabesh, sopra citata).
Essa nota che nel caso di specie la detenzione ai fini estradizionali è durata circa un anno e sei mesi (dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006).
Essa constata che nelle varie tappe della procedura si sono verificati ritardi importanti.
Innanzitutto, la prima udienza della corte d'appello è stata fissata al 15 dicembre 2005, ossia sei mesi dopo l'invio della domanda d'estradizione alla corte d'appello e otto mesi dopo aver sottoposto l'interessato a custodia cautelare ai fini tradizionali.
La Corte non può condividere la posizione del Governo secondo la quale i ricorsi esercitati del ricorrente per ottenere la sua scarcerazione durante questo periodo (paragrafo 18 supra) possono, da soli, giustificare il ritardo della procedura. In effetti, si tratta di procedure che hanno oggetti e scopi diversi, una ha avuto come scopo quello di verificare se le esigenze formali per l'estradizione fossero soddisfatte, l'altra ha permesso di esaminare se le esigenze che hanno portato all'adozione della misura provvisoria fossero sempre valide e sufficienti. Il fatto che il diritto interno incarichi la stessa corte d'appello di questo duplice compito costituisce una scelta legittima da parte dello Stato, scelta che non può tuttavia essere invocata per giustificare ritardi considerevoli nell'esame di merito della causa. Ad ogni modo, la Corte non vede come le domande ripetute del ricorrente, in principio giustificate perché la detenzione si prolungava in assenza di un'udienza sul merito, avrebbero impedito alla corte d'appello di fissare prima la suddetta udienza (si veda, mutatis mutandis, Quinn, § 48). Le decisioni prese dalla corte d'appello si sono fondate esclusivamente sui documenti a sua disposizione, erano adottate in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio (paragrafo 27 supra) e vertevano, principalmente, sull'esame dell'esigenza del mantenimento del ricorrente in carcere in ragione del pericolo di fuga (paragrafo 18 supra).
La Corte sottolinea poi che la causa non era complessa (si veda, a contrario, Bogdanovski, sopra citata, dove il ricorrente aveva chiesto lo status di rifugiato politico e dove la procedura di estradizione era stata sospesa su richiesta dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e della Corte stessa in seguito all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento). Il compito della corte d'appello si limitava all'analisi dei seguenti elementi: verificare se la domanda di estradizione era stata presentata secondo le forme previste dalla Convenzione europea di estradizione; assicurarsi che fossero stati rispettati i principi del ne bis in idem e della doppia incriminazione; escludere che alla base delle azioni penali vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica. La legge non autorizzava valutazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (paragrafo 28 in fine supra) e non è stata necessaria alcuna inchiesta o attività istruttoria (paragrafo 15 supra).
In secondo luogo, la Corte è stupita dal fatto che la Corte di cassazione, dopo aver deciso entro il termine di due mesi sul ricorso del ricorrente, abbia impiegato più di quattro mesi per depositare una sentenza di una sola pagina nella quale si limitava a precisare che la domanda di estradizione era stata inviata dallo Stato richiedente secondo le forme richieste e che lei non era competente per rimettere in discussione le accuse elevate contro il ricorrente dalle autorità greche (paragrafo 17 supra). Il Governo non produce alcun elemento che possa giustificare un tale ritardo.
Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto accelerare la procedura non opponendosi alla sua estradizione, la Corte ritiene che se tale opposizione può per principio giustificare un prolungamento della detenzione qualora si renda necessario un controllo giurisdizionale, ciò non può tuttavia sollevare lo Stato dalla sua responsabilità per ogni ritardo ingiustificato durante la fase giudiziaria.
Di conseguenza, tenuto conto della natura della procedura di estradizione, volta a far perseguire il ricorrente in uno Stato terzo, e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, la Corte conclude che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».
Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione (paragrafo 5 supra). Pertanto, la Corte ritiene non dovergli concedere somme a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÁ

Dichiara il ricorso ricevibile;
Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 marzo 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Fatos Araci
Cancelliere aggiunto

Päivi Hirvelä
Presidente