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Circolazione - sanzione amministrativa - decurtazione di dieci punti

2 Gennaio 2010 - Circolazione - sanzione amministrativa - decurtazione di dieci punti Circolazione - sanzione amministrativa - decurtazione di dieci punti dal la patente e la sospensione della patente per quattro mesi - mancata comunicazione del nominativo del conducente la autovettura limitandosi a proporre il ricorso avverso l'accertamento dell'infrazione, deducendo altresi' l'inapplicabilita' delle sanzioni accessorie, relative alla decurtazione dei punti sulla patente e sulla sospensione della stessa (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22041)

Circolazione - sanzione amministrativa - decurtazione di dieci punti dal la patente e la sospensione della patente per quattro mesi

mancata comunicazione del nominativo del conducente la autovettura limitandosi a proporre il ricorso avverso l'accertamento dell'infrazione, deducendo altresi' l'inapplicabilita' delle sanzioni accessorie, relative alla decurtazione dei punti sulla patente e sulla sospensione della stessa (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22041)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato davanti al G.d.P. di Orbetello, l'avv. De. Ve. Ro. , in giudizio di persona quale esercente la professione forense, proponeva opposizione avverso il verbale con il quale la polizia municipale del Comune di Capalbio gli aveva contestato che l'autovettura Lancia K tg. (OMESSO) di sua proprieta' in data 3.4.2004, verso le h. 18 percorrendo la strada statale (OMESSO) all'altezza del Km. 124,450, teneva una velocita' di Km. 123, superando di oltre 40 Km il limite massimo fissato in quel punto in Km. 70 orari (velocita' di percorrenza accertata mediante Autovelox). Specificava che con lo stesso verbale la polizia municipale gli aveva altresi' comminato la sanzione amministrativa di euro 351,95 o di euro 3 57,55, la decurtazione di dieci punti dal la patente e la sospensione della patente per quattro mesi, invitandolo a comunicare entro 30 gg. il nominativo della persona che conduceva la Lancia K e ritenendolo, in caso di mancato adempimento personalmente responsabile.

L'Avv. De. Ve. non comunicava il nominativo del conducente la sua autovettura limitandosi a proporre il ricorso avverso l'accertamento dell'infrazione, deducendo altresi' l'inapplicabilita' delle sanzioni accessorie, relative alla decurtazione dei punti sulla patente e sulla sospensione della stessa.

Il G.d.P., con sentenza 10.1.2005 rigettava il ricorso affermando: che la violazione del codice della strada era stata regolamentarmene contestata e rilevata con apparecchiatura regolarmente omologata e controllata; che la procedura di accertamento dell'infrazione non e' censurabile tenuto conto delle dichiarazioni degli agenti e delle spiegazioni fornite dalla P.A.; che le modalita' di accertamento,rimesse alla discrezionalita' inerente all'attivita' di vigilanza, non sono sindacabili) che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento idoneo a mettere in discussione il contenuto del verbale assistito da presunzione di veridicita' salvo querela di falso non proposta.

Avverso detta sentenza ricorre in Cassazione l'avv. De. Ve. .

Nessuna attivita' difensiva ha svolto la controparte.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:

1) l'omessa motivazione sul punto della inapplicabilita' ed inutilizzabilita da parte della polizia municipale di Capalbio dell'apparecchiatura destinata alla osservanza dei limiti di velocita' ai sensi del Regolamento di applicazione del C.d.S. Legge n. 326 del 2003, articolo 345, comma 4 stabilendo, tale norma che le apparecchiature di controllo per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita' devono essere gestite dagli organi di polizia stradale;

2) la violazione del Regolamento di applicazione del C.d.S., articolo 345, comma 4.

- per essere stata, la violazione della velocita' prescritta, accertata da organi non appartenenti alla Polizia Stradale con conseguente nullita' del verbale di accertamento della sanzione pecuniaria e delle sanzioni accessorie comminate;

3) la violazione o errata applicazione del Decreto Legge n. 285 del 1992, articolo 126 bis, comma 2, introdotta dal Decreto Legge 15 gennaio 2002, n. 9, articolo 7, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dal Decreto Legge n. 151 del 2003, articolo 7, comma 3, lettera b convertita con modificazioni nella Legge 1 agosto 2003, n. 214:

- per avere il G.d.P. confermato l'applicazione della decurtazione del punteggio sulla patente e della sospensione della stessa, pur non avendo la polizia municipale proceduto alla contestazione personale della violazione accertata al conducente della vettura, non identificato; pur avendo il ricorrente negato di essere il conducente e quindi solo sul presupposto dell'intestazione della proprieta' e sul fatto di non aver comunicato chi fosse il conducente della vettura al momento dell'infrazione, NONOSTANTE con sent. n. 27 del 12-24/1/2005 la Corte Costituzionale abbia statuito la illegittimita' del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, comma 2 nella parte attinente alla sospensione della patente ed alla decurtazione del punteggio sulla stessa comminate al proprietario dell'autovettura, non conducente la stessa al momento dell'infrazione.

I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Infatti, ai sensi dell'articolo 345 del regolamento di applicazione del C.d.S., comma 4, e' la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocita', ad essere rimessa agli organi di Polizia Stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocita', nonche' della regolarita' del loro posizionamento sulle strade; mentre l'accertamento della violazione del limite di velocita', costituendo ex articolo 11 C.d.S. un servizio di polizia stradale, ben puo' essere espletato ex articolo 12, comma 1, lettera e, dai corpi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza ed anche al di la' di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell'interessato provare la mancata autorizzazione.

Nella specie, la sentenza ha accertato che l'apparecchiatura era regolarmente omologata e controllata, e che la contestazione era stata regolare.

A fronte di tali affermazioni, il ricorrente nessuna prova ha dato del contrario.

I due motivi vanno, percio', respinti.

E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso in quanto con la sentenza n. 27 del 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126 bis C.d.S. nella parte in cui comminava la riduzione dei punti della patente e la sospensione della patente a carico del proprietario del veicolo che non sia stato anche responsabile dell'infrazione stradale, oppure che ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, ipotesi quest'ultima verificatasi nella specie e che, pertanto, esclude l'applicabilita' delle sanzioni accessorie comminate (sospensione della patente e decurtazione dei punti); ma non la sanzione pecuniari'a ex articolo 180 C.d.S., comma 8 per l'omessa comunicazione del nominativo del conducente, non avendo il ricorrente ne' provato, ne' dedotto di essere stato impossibilitato a farlo (v. sent. 13748/07).

Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e decidendosi nel merito ex articolo 384 c.p.c. va dichiarata l'inapplicabilita' delle sanzioni accessorie comminate al ricorrente e stante la parziale soccombenza del ricorrente, va dichiarata, in assenza di attivita' difensiva della controparte, non costituitasi nel presente giudizio la irripetibilita' delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo motivo; decidendo nel merito dichiara inapplicabili le sanzioni accessorie; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it