FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione
Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19541 del 29/09/2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Villa S. Giovanni, con ordinanza del 17 dicembre 2001, dato atto che in relazione a ricorso depositato in cancelleria il 27/8/2001 da BORRUTO Maria Grazia avverso verbale di contestazione, nel contraddittorio della Prefettura di Reggio Calabria, l'opponente non era comparso e non aveva comunicato alcun impedimento a comparire e del pari non fosse comparsa l'Amministrazione, nonché rilevata la regolarità delle notifiche di udienza all'opponente, ritenuto che dall'esame della documentazione allegata al ricorso non risultasse evidente la illegittimità del provvedimento impugnato, convalidava, ai sensi dell'art. 23, 5 comma l. n. 689/81, il verbale di contestazione. Propone ricorso per Cassazione la BORRUTO, e riassunto il contenuto dell'opposizione, deduce 2 motivi. Non resiste l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 L. 24/11/1981 N. 689, la ricorrente lamenta come, successivamente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 597/1995 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 33 della l. n. 689/81 nella parte in cui prevede che il giudice convalidi il provvedimento opposto, in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 2 dello stesso art. 23, atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria), il giudicante non avrebbe giammai potuto convalidare il verbale opposto, posto che la Prefettura nulla aveva prodotto all'attenzione del giudicante, ma anzi aveva richiesto rinvio per la produzione, e quindi avrebbe dovuto annullarlo e revocarlo.
Con il 2^ motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 142, 200, 201 C.D.S. e 364 D.P.R. n. 495/92, la ricorrente lamenta come il giudicante avrebbe dovuto tanto più accogliere il ricorso, allo stato degli atti, in quanto la spiegazione data della mancata contestazione immediata non si attagliava alla realtà dei fatti, per considerazioni legate: a) alla velocità contestata (97 kmh) non tale da impedire l'inseguimento ed il raggiungimento; b) alla presenza di una pattuglia a valle, in grado di contestare se debitamente avvertita; c) alla impossibilità - in ragione della mancata produzione della documentazione da parte della Prefettura - di accertare la effettiva rispondenza al vero di quanto affermato in verbale circa la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento; d) alla non avvenuta contestazione della presenza della pattuglia a valle.
Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto sottoposto all'esame di questa Corte si pone il problema del difetto di legittimazione passiva del Prefetto di Reggio Calabria a contraddire nella procedura ex art. 23 della legge n. 689/81 svoltasi innanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria; profilo rilevabile di ufficio da parte di questa Corte, la quale ritiene di dover dare continuità a quell'indirizzo già più volte da essa enunciato (vedi, per tutte Cass. 14319/2001 e Cass. 6364/04) secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del verbale di accertamento della contravvenzione, la legittimazione passiva non si appartenga al Prefetto, ma volta a volta alla singola Amministrazione centrale dalla quale dipendano gli agenti accertatori della violazione.
Ne consegue che, essendo stata la violazione per cui è causa, accertata da una pattuglia della Polizia, la legittimazione passiva, lungi dall'appartenere al prefetto, si concentrasse sul Ministero degli Interni, dal quale dipendeva il personale operante. Stante la esclusiva riconducibilità dell'erronea instaurazione del contraddittorio, non già a una specifica scelta operata dall'opponente (il quale, in sede di formulazione del ricorso originario, risulta essersi limitato alla nera formulazione dell'opposizione ed alla indicazione dell'autorità che aveva elevato il verbale), ma ad un errore compiuto dallo stesso ufficio del giudice dell'opposizione allorché, ai sensi dell'art. 23, secondo comma della legge n. 689/81, ha individuato l'autorità alla quale andavano comunicati - sempre a cura della Cancelleria - l'opposizione e l'ordine di depositare in cancelleria il rapporto con gli atti relativi all'accertamento, la ordinanza va cassata, assorbito risultando ogni altro profilo sottoposto all'attenzione di questa Corte, e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Sala Consilina il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia previa integrazione del contraddittorio alla stregua del principio sopra enunciato, e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004
| Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO