Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione
Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19541 del 29/09/2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Villa S. Giovanni, con ordinanza del 17 dicembre 2001, dato atto che in relazione a ricorso depositato in cancelleria il 27/8/2001 da BORRUTO Maria Grazia avverso verbale di contestazione, nel contraddittorio della Prefettura di Reggio Calabria, l'opponente non era comparso e non aveva comunicato alcun impedimento a comparire e del pari non fosse comparsa l'Amministrazione, nonché rilevata la regolarità delle notifiche di udienza all'opponente, ritenuto che dall'esame della documentazione allegata al ricorso non risultasse evidente la illegittimità del provvedimento impugnato, convalidava, ai sensi dell'art. 23, 5 comma l. n. 689/81, il verbale di contestazione. Propone ricorso per Cassazione la BORRUTO, e riassunto il contenuto dell'opposizione, deduce 2 motivi. Non resiste l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 L. 24/11/1981 N. 689, la ricorrente lamenta come, successivamente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 597/1995 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 33 della l. n. 689/81 nella parte in cui prevede che il giudice convalidi il provvedimento opposto, in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 2 dello stesso art. 23, atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria), il giudicante non avrebbe giammai potuto convalidare il verbale opposto, posto che la Prefettura nulla aveva prodotto all'attenzione del giudicante, ma anzi aveva richiesto rinvio per la produzione, e quindi avrebbe dovuto annullarlo e revocarlo.
Con il 2^ motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 142, 200, 201 C.D.S. e 364 D.P.R. n. 495/92, la ricorrente lamenta come il giudicante avrebbe dovuto tanto più accogliere il ricorso, allo stato degli atti, in quanto la spiegazione data della mancata contestazione immediata non si attagliava alla realtà dei fatti, per considerazioni legate: a) alla velocità contestata (97 kmh) non tale da impedire l'inseguimento ed il raggiungimento; b) alla presenza di una pattuglia a valle, in grado di contestare se debitamente avvertita; c) alla impossibilità - in ragione della mancata produzione della documentazione da parte della Prefettura - di accertare la effettiva rispondenza al vero di quanto affermato in verbale circa la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento; d) alla non avvenuta contestazione della presenza della pattuglia a valle.
Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto sottoposto all'esame di questa Corte si pone il problema del difetto di legittimazione passiva del Prefetto di Reggio Calabria a contraddire nella procedura ex art. 23 della legge n. 689/81 svoltasi innanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria; profilo rilevabile di ufficio da parte di questa Corte, la quale ritiene di dover dare continuità a quell'indirizzo già più volte da essa enunciato (vedi, per tutte Cass. 14319/2001 e Cass. 6364/04) secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del verbale di accertamento della contravvenzione, la legittimazione passiva non si appartenga al Prefetto, ma volta a volta alla singola Amministrazione centrale dalla quale dipendano gli agenti accertatori della violazione.
Ne consegue che, essendo stata la violazione per cui è causa, accertata da una pattuglia della Polizia, la legittimazione passiva, lungi dall'appartenere al prefetto, si concentrasse sul Ministero degli Interni, dal quale dipendeva il personale operante. Stante la esclusiva riconducibilità dell'erronea instaurazione del contraddittorio, non già a una specifica scelta operata dall'opponente (il quale, in sede di formulazione del ricorso originario, risulta essersi limitato alla nera formulazione dell'opposizione ed alla indicazione dell'autorità che aveva elevato il verbale), ma ad un errore compiuto dallo stesso ufficio del giudice dell'opposizione allorché, ai sensi dell'art. 23, secondo comma della legge n. 689/81, ha individuato l'autorità alla quale andavano comunicati - sempre a cura della Cancelleria - l'opposizione e l'ordine di depositare in cancelleria il rapporto con gli atti relativi all'accertamento, la ordinanza va cassata, assorbito risultando ogni altro profilo sottoposto all'attenzione di questa Corte, e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Sala Consilina il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia previa integrazione del contraddittorio alla stregua del principio sopra enunciato, e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004
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