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circolazione stradale‭ ‬-‭ ‬sanzioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26424‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭

Riscossione‭ ‬-‭ ‬Termine decadenziale di cui all'art.‭ ‬17‭ ‬d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬602‭ ‬del‭ ‬1973‭ ‬-‭ ‬Inapplicabilità‭ ‬-‭ ‬Prescrizione quinquennale‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Formazione e consegna del ruolo all'esattore‭ ‬-‭ ‬Effetto interruttivo della prescrizione‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26424‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭


Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non‭ ‬è applicabile la decadenza stabilita dall'art.‭ ‬17‭ ‬del d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬602,‭ ‬per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari,‭ ‬ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art.‭ ‬28‭ ‬della legge‭ ‬24‭ ‬novembre‭ ‬1981,‭ ‬n.‭ ‬689,‭ ‬e,‭ ‬con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali,‭ ‬dall'art.‭ ‬209‭ ‬cod.‭ ‬Strada,‭ ‬sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore,‭ ‬in quanto attività interne della P.A.,‭ ‬laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26424‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭