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circolazione stradale‭ ‬-‭ ‬sanzioni‭ ‬-‭ ‬Cass. n. 20974/2014

Violazione al codice della strada con decurtazione dei punti della patente‭ ‬-‭ ‬Obbligo di comunicazione dei dati del conducente‭ ‬-‭ ‬Mera comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso la violazione principale‭ ‬-‭ ‬Effetti‭ ‬-‭ ‬Successivo esito negativo per l'opponente‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Riattivazione dell'obbligo‭ ‬-‭ ‬Decorrenza dei termini.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20974‭ ‬del‭ ‬06/10/2014‭


In caso di violazione al codice della strada da cui consegua‭ ‬la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente,‭ ‬il ricorso avverso la violazione principale non elide,‭ ‬in capo al proprietario del veicolo,‭ ‬l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A.,‭ ‬che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed‭ ‬è separatamente sanzionato,‭ ‬sicché la comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l'obbligo,‭ ‬nelle more del giudizio,‭ ‬resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole,‭ ‬con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado,‭ ‬provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.‭ ‬282‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20974‭ ‬del‭ ‬06/10/2014‭

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