Violazioni del codice della strada - Notificazioni ai sensi dell'art. 201 del medesimo codice - Esecuzione presso il luogo di residenza o domicilio del destinatario risultanti dai documenti del veicolo - Regolarità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25635 del 07/12/2007
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell'art. 201 del medesimo (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio del M.T.C.T. o dal P.R.A. o dalla patente di guida; ne consegue che è perfettamente valida la notificazione eseguita presso la residenza del trasgressore, modificata solo successivamente, e ricevuta dal genitore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25635 del 07/12/2007