Circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida - revoca - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22491 del 04/11/2010
Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida a seguito di sottoposizione del titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Esclusione - Constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ. - Fondamento.
Il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 del codice della strada, viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida; ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22491 del 04/11/2010