Inadempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni azionarie rilevanti - Capitale sociale - Nozione - Azioni proprie - Inclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19865 del 05/10/2015
In tema di sanzioni amministrative per inadempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni azionarie rilevanti, il capitale sociale, definito dall'art. 120, comma 1, del TUF con riferimento alle azioni aventi diritto di voto, include le azioni proprie, giacché per esse il diritto di voto è solo sospeso e la sospensione non incide sul calcolo delle quote assembleari (art. 9 della direttiva 2004/109/CE, art. 2357 ter, comma 2, c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19865 del 05/10/2015