sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento - istruttorie – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata personale audizione innanzi alla Commissione - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
In tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo di procedimento giurisdizionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009