Domicilio eletto nel procedimento amministrativo - Validità ai fini della notificazione dell'ordinanza ingiunzione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
L'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della 1egge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non produce effetti nel successivo procedimento contenzioso e, nel silenzio della legge, deve essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014