Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 21914/2014
Cartella esattoriale - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione ad esecuzione non ancora iniziata - Configurabilità - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Preventiva notificazione del preavviso di fermo amministrativo - Irrilevanza - Fattispecie.
La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014
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