Successione di leggi nel tempo - Norma successiva più favorevole - Applicabilità a fatti commessi anteriormente - Obbligatorietà - Esclusione.
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante anche ai fini della prescrizione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - a ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006