Amministrazione contumace o in giudizio in persona di proprio funzionario - Conseguenze - Domiciliazione presso la sede dell'Amministrazione - Deroga al r.d. 1611 del 1933 - Sussistenza.
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, previsto dalla legge n. 689 del 1981, nel caso in cui l'amministrazione opposta sia rimasta contumace oppure si sia avvalsa, ai sensi dell'art. 23, comma 4, di detta legge, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso per cassazione, in deroga all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9770 del 12/05/2016