Sanzioni amministrative - principi comuni - concorso di persone – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Intermediazione finanziaria - Illeciti amministrativi - Manipolazione del mercato - Art. 187 ter del d.lgs. 58 del 1998 - Soggetto attivo - Particolare qualificazione soggettiva - Necessità - Esclusione - Concorso di persone - Configurabilità - Rilascio di parere professionale - Sufficienza.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (manipolazione del mercato), non richiedendo particolari qualificazioni soggettive, può essere integrato da chiunque, e non soltanto da un soggetto qualificato, di tal che l'illecito va ascritto, in via concorsuale, a tutti coloro che, a vario titolo, abbiano concorso alla diffusione delle informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, previste dalla norma, vuoi in ragione della qualità personale rivestita in seno alla società, vuoi per il determinante apporto causale concretamente arrecato al processo di ideazione, gestazione, formazione e trasfusione di contenuti da soggetti che siano stati coinvolti da coloro che ricoprivano cariche sociali.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009