Sanzioni amministrative - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24154 del 20/11/2007
Cartella esattoriale per riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione - Configurabilità - Legittimazione passiva - Esattore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Mancanza - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del processo - Fattispecie.
In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo; in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza - depositata l'11 dicembre 2003 - sussistendo nullità del giudizio di primo grado perchè il giudice di pace l'aveva pronunciata in difetto di contraddittorio nei confronti della società concessionaria del servizio riscossione, che aveva predisposto e notificato, per il pagamento della sanzione pecuniaria per infrazione stradale, la cartella esattoriale oggetto di opposizione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24154 del 20/11/2007