Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007
Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £. 2.000.000 - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale e per vizi di motivazione - Ammissibilità.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23 comma undicesimo della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113 comma secondo, cod. proc. civ. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss legge 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 cod. proc. civ., cui fa riferimento l'art. 113 cod. proc. civ., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". Ne consegue che le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £. 2.000.000 sono ricorribili in cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007