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Sanzioni amministrative - applicazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17054 del 19/08/2005

Notificazione dell'ordinanza-ingiunzione - Interruzione - Idoneità - Altri atti idonei - Sussistenza - Conseguenze - Necessità della valida notifica dell'ordinanza-ingiunzione per interrompere la prescrizione - Esclusione.

Atteso che l'ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17054 del 19/08/2005