Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016
Intermediazione finanziaria - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti; peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016