Macchine da gioco - Accesso all'opzione "poker room" - Divieto del gioco d'azzardo - Configurabilità - Premi sotto forma di punti spendibili "on line" - Idoneità
In tema di sanzioni amministrative, configurano l'ipotesi del gioco d'azzardo e dell'alea, concretando il divieto di cui al comma 7 bis dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), le macchine da gioco che consentano la selezione dell'opzione "poker room" e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 101 del 07/01/2016