Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Cartella per la riscossione di sanzioni amministrative - Vizio di formazione del titolo - Mancata conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 - Necessità.
Nella ipotesi di notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di conseguenza non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve proporre opposizione a norma dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981, quale rimedio tipico, e non l'opposizione all'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16282 del 04/08/2016