Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017
Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione – Sanatoria – Condizioni – Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali – Inapplicabilità – Rimessione in termini – Esclusione.
L’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017