Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8836 del 05/04/2017
Irregolarità gestione macchine per videogiochi - Opposizione a sanzione amministrativa - Giudice competente - Individuazione ex art. 110, comma 9-ter, del r.d. n. 773 del 1931 (cd. "TULPS") - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della seconda parte dell'art. 110, comma 9-ter, del r.d. n. 773 del 1931 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dall'art. 1, comma 74, della l. n. 220 del 2010, successivamente modificata dall'art. 24, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011), laddove individua in quello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'amministrazione dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi il giudice competente a decidere sulla relativa opposizione, in quanto tale disposizione, mirando ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ex art. 97 Cost., dà conto della deroga al formale canone egalitario ex art. 3 Cost., senza con ciò violare il principio della precostituzione del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., né compromettere la garanzia del "giusto processo".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8836 del 05/04/2017