sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - giudizio davanti al giudice di pace Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013
Notificazioni durante il procedimento presso la cancelleria del giudice - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Parte rappresentata da procuratore alla lite operante nella circoscrizione di sua assegnazione - Obbligo di elezione di domicilio presso la sede del giudice - Esclusione - Applicabilità del principio in tema di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013
L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella specie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in comune diverso da quello sede del tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Ne consegue che, alla luce di tali principi, va interpretata altresì la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie, applicabile "ratione temporis"), la quale, allorché l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile.
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FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con ordinanza adottata all'udienza del 17 marzo 2010, nell'assenza della parte ricorrente, il giudice di pace di Bologna convalidava, nei confronti dell'opponente RDM s.r.l. il provvedimento sanzionatorio impugnato (con ricorso depositato il 18 marzo 2009) costituito dal verbale di accertamento della Polizia provinciale di Bologna del 12 gennaio 2009 - n. 713A/2009. Interposto appello da parte della medesima RDM s.r.l. e nella costituzione dell'ente provinciale appellato, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 238 del 2011 (depositata il 27 gennaio 2011), rigettava il gravame con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. Avverso la richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (consegnato per la notifica il 19 ottobre 2011, notificato il 20 ottobre 2011 e depositato il 27 ottobre 2011) la RDM s.r.l., basato su tre motivi. Si è costituita in questa fase con controricorso l'intimata Provincia di Bologna, che ha instato per l'inammissibilità del ricorso o, in ogni caso, per il suo rigetto.
Con il primo motivo la ricorrente la dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, l'inosservanza e la violazioni delle norme processuali di cui agli artt. 319, 354, 160 e 170 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 58 disp. att. c.p.c., con conseguente applicazione del principio desumibile dagli artt. 159 e 160 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente la denunciato - sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 - l'inosservanza e la violazione o falsa applicazione degli artt. 356 e 345 c.p.c..
Con il terzo motivo la ricorrente ha, per un verso, prospettato la violazione o falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c. e, per altro verso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, congiuntamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 319, 139 e 170 c.p.c., e dell'art. 24 Cost. e art. 58 disp. att. c.p.c.. Ritiene il relatore che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 1, ravvisandosi le condizioni per pervenire - in relazione al disposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5 - alla possibile declaratoria di accoglimento del proposto ricorso per manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri. Infatti, per come emerge ex actis, a seguito del deposito in data 18 marzo 2009 (quindi, anteriormente all'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69) del ricorso in primo grado proposto ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. 1992 (il cui comma 2 richiama, per quanto non diversamente previsto, la disciplina processuale di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ratione temporis applicabile nella specie), alla successiva udienza di comparizione (fissata con decreto giudiziale depositato il 14 settembre 2009) del 17 marzo 2010, il giudice di pace di Bologna, con ordinanza adottata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, ebbe a convalidare il provvedimento opposto, sul presupposto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, della ingiustificata mancata comparizione dell'opponente e della insussistenza delle condizioni per pervenire, sulla scorta della documentazione allegata, all'accoglimento del ricorso. Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, con la sentenza in questa sede impugnata, ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame rilevando che la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Giudice di pace presso il domicilio eletto non costituisse un motivo di rimessione al giudice di primo grado e non potesse, quindi, ravvisarsi alcun difetto nell'integrazione del contraddittorio, anche perché il buon diritto della ricorrente non risultava compromesso. Osserva, invece, il relatore che - come correttamente dedotto con la prima parte del primo motivo in esame - benché la società ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avesse ritualmente eletto domicilio presso il praticante avvocato dr. Paolo Littera con studio ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Bologna (circostanza ritenuta pacifica con la stessa sentenza di appello), la notificazione della comunicazione relativa al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti era stata fatta presso la stessa cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace procedente, con la conseguenza che essa opponente non ne era venuta ritualmente a conoscenza. Conformemente alle ragioni dedotte con il motivo in questione (certamente autosufficiente), la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 9394 del 2002 e Cass. n. 22093 del 2010, ord.) ha affermato che l'art. 58 disp. att. c.p.c. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319 c.p.c., comma 2, nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella fattispecie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del Tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Alla luce di tali principi va interpretata anche la disposizione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 6, che, per l'ipotesi in cui l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica presso la cancelleria è consentita solo ove il procuratore eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato e non abbia eletto domicilio nel comune in cui il giudice ha sede.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, la notifica relativa al predetto decreto avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio ritualmente eletto dalla società ricorrente e non presso la cancelleria dello stesso Giudice di pace procedente, il quale, perciò, non avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per convalidare il provvedimento opposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, avuto riguardo alla necessaria valutazione preventiva della legittima instaurazione del contraddittorio. Di conseguenza, appare erronea la sentenza del Tribunale di Bologna, laddove ha ritenuto, invece, che il contraddittorio fosse stato ritualmente incardinato e che non ricorressero i presupposti per disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado. Al contrario, in questa ipotesi, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 354 c.p.c., comma 1, sul presupposto della nullità assoluta della notificazione dell'atto di evocazione in giudizio, costituito, nella specie, dal ricorso introduttivo integrato dal pedissequo decreto giudiziale di comparizione delle parti, il cui onere di corretta notificazione incombeva alla cancelleria del giudice di pace adito. Del resto, la "ratio legis" alla base delle ipotesi di tale rimessione sussiste pienamente anche con riguardo alla nullità in esame, poiché, non essendo state garantite le condizioni essenziali per l'esercizio pieno del diritto di difesa in primo grado, in danno di una delle parti, la mancata regressione del giudizio al primo grado sarebbe lesiva dei fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio, in particolare comportando una grave distorsione nell'equilibrio e nella struttura stessa del processo speciale in questione che si introduce con ricorso (cfr., per opportuni riferimenti al correlato processo del lavoro, Cass. n. 4867 del 1993; Cass. n. 11151 del 1998 e Cass. n. 7227 del 2000). In definitiva, in virtù delle esposte argomentazioni, si ritiene che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, (e con riferimento alla correlata norma di cui all'art. 375 c.p.c., n. 5), per poter pervenire al possibile accoglimento del proposto ricorso per manifesta fondatezza del suo primo motivo, con riferimento all'esaminata pregiudiziale doglianza, a cui consegue l'assorbimento dell'esame degli altri motivi". Considerato che il Collegio condivide argomenti ed orientamenti propositivi contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna meMo...a difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato accolto in ordine al primo motivo (a cui si correla l'assorbimento delle altre doglianze), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Bologna (in composizione monocratica), in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 86
Cod. Proc. Civ. art. 319