Sanzioni amministrative - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16390 del 21/06/2018
Violazioni del codice della strada - Proposizione dell'appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello.
In tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il giudizio di appello, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l'atto di appello o, partecipando a tale udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d'ufficio l'improcedibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'improcedibilità del gravame, avendo l'appellante omesso di notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza e riguardando il disposto di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011, che pone tale onere a carico della cancelleria, il solo giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16390 del 21/06/2018