Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018
Intermediazione finanziaria - Modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 da parte del d.lgs. n. 75 del 2015 - Ambito di applicazione - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Principi convenzionali enunciati dalla sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 - Rilevanza - Esclusione.
In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum". Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018