Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 08/08/2018 - 2
Violazione della disciplina antiriciclaggio - Limiti all’uso del contante - Segnalazione delle operazioni sospette - Soggetti destinatari della sanzione ex art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991 - Individuazione - Potere discrezionale di valutazione delle operazioni sospette - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al "titolare dell'attività", mentre il "responsabile della dipendenza", cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che il suo oggetto possa provenire dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Risponde, pertanto, della sanzione di cui all'art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991, l'amministratore della società fiduciaria che, quale responsabile di primo livello ai sensi del precedente art. 3, comma 1, abbia omesso di inoltrare la suddetta segnalazione all'organo direttivo della banca.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 08/08/2018