Ordinanza ingiunzione prefettizia
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione - Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Ordinanza ingiunzione prefettizia - Opposizione - Legittimazione passiva esclusiva del Prefetto - Conseguenze - Legittimazione del Comune all'impugnazione – Esclusione - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22885 DEL 26/09/2018
In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), come precedentemente richiamato dall'art. 205 del codice della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, sicchè è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie di opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal solo Comune, e non anche dal Prefetto, che, invece, non risultava aver partecipato in alcun modo al giudizio di secondo grado).