Onere della P.A. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - onere della p.a. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito - sussistenza - inerzia processuale della stessa – poteri istruttori officiosi del giudice - ammissibilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018
>>> In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie di infrazione al codice della strada in cui la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un "rapporto" della polizia stradale, già versato nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ed il ricorrente, lungi dal contestare la presenza in atti di tale "rapporto", non aveva chiarito in qual modo la mancata produzione di ipotetici atti diversi, alla base dell'accertamento, avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di convalida del provvedimento sospensivo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018