Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti
Sanzioni amministrative - in genere - disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - art. 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997 - duplicità degli illeciti - distinzione - tenuta incompleta dei detti registri - adempimento "per relationem" tramite altra documentazione - esclusione- fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 04/10/2018
>>> In tema di sanzioni amministrative concernenti i rifiuti, l'illecito relativo alla tenuta in maniera incompleta del registro di carico e scarico di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, a differenza della fattispecie di omessa tenuta del medesimo registro, pure prevista in tale disposizione, presuppone l'istituzione di detto registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione il quale, avendo la funzione di consentire un controllo sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, esige rigore formale e non può essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 04/10/2018