Principi comuni - ambito di applicazione - in genere illecito astrattamente ascrivibile ad una società di persone
Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - in genere illecito astrattamente ascrivibile ad una società di persone - automatica imputazione ai soci amministratori - esclusione - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30766 del 28/11/2018
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i singoli soci di una s.n.c., ancorché amministratori, potessero, per ciò solo, essere chiamati a rispondere della sanzione applicata in conseguenza dell'affissione, da parte di soggetti rimasti ignoti, di materiale pubblicitario riguardante la società, in assenza della prescritta autorizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30766 del 28/11/2018