Applicazione - opposizione - procedimento - Sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia - Giudizi di opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 29/01/2019
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia - Giudizi di opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 29/01/2019
Art. 1, comma 53, del d.lgs. n. 72 del 2015, entrato in vigore il 26.6.2015 - Obbligo della pubblicità dell'udienza - Applicabilità ai giudizi in corso - Entrata in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione - Necessità di contestare la violazione dell’obbligo di pubblicità nel ricorso - Sussistenza - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, il vizio dipendente dalla omessa celebrazione dell'udienza pubblica, prevista dall'art. 145, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), come mod. dall'art. 1, comma 53, del d.lgs. n. 72 del 2015, anche in relazione ai giudizi pendenti, deve essere fatto valere dalla parte interessata entro i termini di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha giudicato intempestiva la contestazione della nullità dell'udienza perché celebrata in camera di consiglio, invocata dalla parte solo nella memoria conclusionale del ricorso per cassazione, sebbene il ricorso fosse stato introdotto dopo l'entrata in vigore della nuova normativa).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 29/01/2019