Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5606 del 26/02/2019
Sanzioni amministrative - applicazione - in genere - Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.
Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. (Fattispecie relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento - settore per il quale erano state segnalate anomalie - e per la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti, che avveniva per prassi attraverso contatti informali, non trasparenti e non tracciabili).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5606 del 26/02/2019