Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Cass. n. 16317/2020
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Decisione secondo equità - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae".
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16317 del 30/07/2020 (Rv. 658744 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_113