Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento -Art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Portata applicativa - Individuazione.
Si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado tutte le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150 del 2011, ossia quelle per cui l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente, quella per cui l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati e quella per cui il Prefetto, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992, può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, laddove quest'ultima sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi del successivo art. 208 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20418 del 28/09/2020 (Rv. 659191 - 02)
CORTE
CASSAZIONE
20418
2020