Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Violazione – Cass. 19558/2020
Sanzioni amministrative - applicazione -Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Violazione - Doveri concernenti il momento organizzativo - Emanazione del provvedimento sanzionatorio - Competenza della CONSOB - Sussistenza - Fondamento - Condotte integranti una pratica commerciale scorretta - Irrilevanza - Contrasto con la competenza dell'AGCM ex art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 - Insussistenza.
In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri concernenti il momento organizzativo, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è la CONSOB, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano poi derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto della disciplina del T.U.F. con l'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 21 del 2014, che attribuisce in via esclusiva all'AGCM la tutela amministrativa del consumatore contro simili pratiche.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19558 del 18/09/2020 (Rv. 659174 - 01)