Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - sanzione amministrativa - entita': limite massimo e minimo - Ordinanza ingiunzione - Misura della sanzione - Controllo del giudice - Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021 (Rv. 660460 - 01)