Sanzioni amministrative - Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Limiti fissati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003 - Osservanza in relazione alla destinazione potenziale degli edifici esposti al campo - Sussistenza - Fondamento.
I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300GHz, disciplinati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall'attuale e concreta adibizione degli edifici interessati dall'esposizione medesima, nonché delle loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari), ad usi che determinino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021 (Rv. 660786 - 01)