Opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta solo da uno dei concorrenti – Cass. n. 30712/2021
Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - concorso di persone - Concorso di persone - Applicabilità dei principi del codice penale - Conseguenze - Opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta solo da uno dei concorrenti - Decisione favorevole - Efficacia nei confronti degli altri trasgressori ex art. 1306 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di persone nell'illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione; ne consegue che, quando l'infrazione sia addebitata a più persone e l'opposizione a ordinanza-ingiunzione sia proposta solo da uno dei concorrenti, non si applica l'art. 1306 c.c. e la decisione favorevole all'opponente non spiega efficacia nei confronti di coloro che non abbiano proposto opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30712 del 29/10/2021 (Rv. 662590 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306