Causa ostativa alla cassazione con rinvio – Cass. n. 12031/2022
Sanzioni amministrative - applicazione - in genere - Sanzioni Consob aventi carattere penale - Art. 187 bis TUF - Sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019 - Retroattività "in mitius" - "Jus superveniens" attinente alla misura del trattamento sanzionatorio - Rilievo d'ufficio della Corte di cassazione - Ammissibilità - Determinazione della sanzione da parte della Consob nella cornice edittale stabilita dalla nuova normativa - Causa ostativa alla cassazione con rinvio - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni Consob aventi carattere penale (nella specie, per l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis del TUF), l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015, conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019, che ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività "in mitius" prevista dall'art. 6, comma 2, del citato d.lgs., è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e giustifica la rimessione al giudice del merito per rimodulare la sanzione, anche qualora quella in concreto irrogata si collochi, comunque, all'interno della cornice edittale stabilita dalla nuova normativa, stante il diritto dell'autore dell'illecito a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12031 del 13/04/2022 (Rv. 664388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336