Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Decisione secondo diritto - Fondamento.
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14304 del 05/05/2022 (Rv. 664915 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_113
Corte
Cassazione
14304
2022