Fallace indicazione di origine o provenienza – Cass. n. 20226/2022
Commercio - interno - indirizzo degli scambi - borse merci Made in Italy - Fallace indicazione di origine o provenienza - Accertamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, la disposizione di cui al comma 49 bis dell'art.4 della l. n. 350 del 2003 è rivolta non solo a tutelare il "made in Italy", ma anche a promuovere una adeguata informazione del consumatore sul prodotto da acquistare, dovendo pertanto ritenersi illegittime tutte le condotte idonee ad ingenerare situazioni di incertezza sulla provenienza italiana dello stesso, eventualmente derivanti anche soltanto dalla carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la vendita di calzature recanti il marchio "Luca Stefani", nonostante la realizzazione cinese delle stesse, tenuto conto dell'utilizzo di detto marchio in un settore merceologico nel quale la fama italiana dei prodotti è tale da creare un vantaggio concorrenziale ed un inganno dei consumatori).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20226 del 23/06/2022 (Rv. 664979 - 01)