Skip to main content

Rinvio della legge a provvedimento generale amministrativo o a regolamento – Cass. n. 19696/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Sanzioni amministrative - Presupposti - Necessaria previsione nella legge statale o regionale - Fondamento - Rinvio della legge a provvedimento generale amministrativo o a regolamento - Definizione di legge dei criteri atti a orientare la pubblica amministrazione - Necessità - Fattispecie.

 

In materia di sanzioni amministrative, il potere sanzionatolo - alla luce dell'art. 1 della l. n. 689 del 1981, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 5 del 2021 e 134 del 2019 - è soggetto alla riserva di legge relativa (statale o regionale), in quanto rispondente anch'esso alla medesima esigenza, propria del diritto penale, di assicurare ai consociati una tutela contro possibili arbitrii da parte della Pubblica autorità, attraverso la predeterminazione dei presupposti per il suo esercizio (condotta, quantificazione della sanzione e struttura delle cause esimenti) la quale non può dirsi soddisfatta in caso di predeterminazione contenuta in un provvedimento amministrativo, ancorché di carattere generale, dovendo la legge comunque definire i criteri direttivi destinati ad orientare la discrezionalità amministrativa, anche quando operi un rinvio ad un provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima l'ordinanza ingiunzione con la quale il comune aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi installati in una sala giochi, per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza della giunta comunale, siccome adottata in assenza di previsioni in tal senso nella legge regionale e in quella nazionale).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19696 del 17/06/2022 (Rv. 665002 - 01)

 

Corte

Cassazione

19696

2022