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Omessa vigilanza da parte dei membri del collegio sindacale – Cass. n. 24170/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - doveri - in genere - Società bancarie - Condotte dolose degli amministratori - Omessa vigilanza da parte dei membri del collegio sindacale - Doveri esigibili - Onere della prova.

 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro; in tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24170 del 04/08/2022 (Rv. 665556 - 02)

 

Corte

Cassazione

24170

2022